Microraccolta |
La rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) è regolamentata dall'art. 34 del D.lgs. 277/91, che prevede la stesura di un piano di lavoro da parte dell'impresa appaltata per i lavori, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell'impresa stessa e dell'ambiente. Entro 30 giorni il dipartimento di Prevenzione di competenza, se lo ritiene opportuno, rilascia le prescrizioni ritenute necessarie ed in seguito effettua la vigilanza sulle modalità di lavoro. La norma citata si applica per qualunque tipologia di MCA (compatti o friabili), ed anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenenti amianto (RCA). Pertanto accade, con una certa frequenza, che i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare (es. piccole tettoie), od anche in caso di rinvenimento sul proprio terreno di frammenti di lastre di cemento-amianto, debbano sopportare notevoli difficoltà per il rispetto della legge, dovendo affidare i lavori ad imprese specializzate (che spesso richiedono oneri aggiuntivi anche per la stesura del piano di lavoro), oltre ai tempi non brevi necessari per l'approvazione del piano stesso. In mancanza di una regolamentazione di questi casi vi è la possibilità reale, già verificata, che il proprietario cerchi di disfarsi dei RCA in modo abusivo, contribuendo all'inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute. Vi è quindi la necessità di snellire le procedure dell'ente di controllo in particolari situazioni, nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, il rischio reale sia contenuto. Per i motivi accennati, si intende sollecitare le aziende specializzate nelle bonifiche da amianto e le aziende o i consorzi di trasporto e smaltimento dei rifiuti affinché offrano alla cittadinanza la possibilità di eliminare alcune tipologie di RCA, secondo procedure semplificate e comunque sicure, che di seguito verranno specificate ed illustrate. La normativa vigente non esclude che la rimozione di piccole quantità di MCA venga effettuata direttamente anche da privati cittadini, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Con il termine “microraccolta” non si vuole intendere solo l'attività di prelievo dei RCA confezionati a norma, ma anche l'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei MCA ed il loro confezionamento (“microrimozione”), sia che vengano effettuate da ditta specializzata, che dal singolo proprietario.
La tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della microraccolta sono:
Provenienza, tipologia e quantità dei MCA (che devono provenire da insediamenti civili) costituiscono dei limiti che vanno individuate più sulle quantità e sulle modalità di esecuzione della bonifica. Pertanto si indicano le seguenti quantità massime:
Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a m 3 dal suolo.
Per tipologie di MCA non compresi nell'elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati va richiesto di volta in volta il parere dell'organo di vigilanza competente per territorio.Microraccolta effettuata da impresa specializzataL'impresa che intende effettuare il servizio di microraccolta dovrà predisporre un piano di lavoro generale (PLG), sulla falsariga del modello unico di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione per la Prevenzione n. 265 del 28 aprile 2000 e dovrà presentarlo, una tantum (salvo variazioni), al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, con gli allegati di seguito elencati.Il PLG, in particolare, dovrà definire:
In occasione della presentazione del PLG, l'Impresa dovrà fornire documentazione circa:
Microraccolta effettuata dal singolo cittadinoLa legge non vieta che la rimozione di MCA venga effettuata in proprio dal singolo cittadino, qualora sia proprietario dei manufatti. Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (si ricorda che l'amianto è un cancerogeno accertato), non si intende incentivare tale attività, ma si ritiene che, con opportuni accorgimenti e dotazioni, i lavori di smontaggio e confezionamento di MCA possano essere eseguiti in sicurezza, nei casi previsti, anche dal proprietario dei manufatti.Nel caso in cui il cittadino intenda operare in proprio, anche al fine di un corretto smaltimento, è raccomandato di rivolgersi ad un'impresa già autorizzata e di seguire la seguente procedura:
3) Dopo la rimozione, al momento della consegna dei RCA all'impresa viene compilata da parte del proprietario e dell'addetto dell'Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di microraccolta di rifiuti contenenti amianto (Allegato 2 ).
|
MICRORACCOLTA
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento